L’impiego d’istituto di ponti ripetitori radioamatoriali

 Disposizione normativa a cura

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – ROMA

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali
Divisione II “Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni”

Si rammenta inoltre che l’impiego d’istituto di ponti ripetitori radioamatoriali è riservato a tutta e sola la comunità radioamatoriale italiana ed estera, senza preclusioni, sottostando altresì a quanto disposto all’art. 101, comma 1, del sopracitato D.Lgs. 259/2003. Le frequenze attribuite a norma del vigente PNRF (Piano Nazionale di Ripartizione Frequenze) all’attività di radioamatore hanno natura collettiva, non derivandone pertanto per esse alcun diritto d’uso esclusivo e/o diritto a protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e da interferenze originate da altri servizi aventi statuto prevalente. L’impegno delle frequenze medesime non può in nessun caso essere oggetto di trattativa economica o contrattuale, ancorché gratuita (es. convenzione diretta, etc), né conferisce in sé titolo alcuno a qualsivoglia forma di ristoro.

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